Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è una figura professionale che, incaricata dal committente, garantisce il rispetto delle norme di salute e sicurezza durante l’esecuzione del cantiere. Il suo ruolo consiste nel verificare l’idoneità della documentazione di sicurezza predisposta dalle imprese, nell’effettuare sopralluoghi in cantiere e nel coordinare le attività di imprese affidatarie, subappaltatrici e lavoratori autonomi al fine di evitare interferenze pericolose.

La sua definizione è contenuta nell’art. 89 lett. f del dlgs 81/08 come:

“soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente oppure ancora il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.”

Il ruolo del CSE è più complesso rispetto a quello del coordinatore sicurezza in fase di progettazione, la cui funzione è circoscritta alla redazione del PSC; il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, invece, è chiamato a garantire gli interessi del committente, nonché a rispettare la normativa rispetto agli organi di vigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione viene nominato dal committente o dal responsabile dei lavori. La nomina del coordinatore in fase di esecuzione, secondo l’art. 90 del dlgs 81/08 è obbligatoria:

  • nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea;
  • nei cantieri in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori, o di parte di essi, venga affidata a una o più imprese.

Compiti del coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

I compiti del CSE sono specificati dall’art. 92 del dlgs 81/08. Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori si occupa di:

  • verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC (ove previsto) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • controllare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
  • adeguare il PSC e il fascicolo dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
  • verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
  • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza rispetto alle prescrizioni del PSC;
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.